Cosa sono gli smart contracts?

12 Apr, 2022 | Pillole di Legge

“If-this-then-that”, “se questo accade allora succede” è questa la logica alla base dei c.d. “Smart Contract”, letteralmente “contratti intelligenti”.

Gli Smart Contract sono apparsi per la prima volta nel nostro ordinamento intorno agli anni ’70, in relazione alla necessità di gestire l’attivazione o la disattivazione di una licenza software in funzione di determinate condizioni.

La prima apparizione degli Smart Contract si ebbe con il giurista e crittografo Nick Szabo, che ne ha fatto menzione pubblicamente in un documento del 1995, portando a termine, nel 1997, un documento molto più dettagliato per spiegare meglio cosa fossero gli Smart Contracts.

Tutto ciò, però, è rimasto teoria fino a poco tempo fa. Recentemente, infatti, alla luce della trasformazione digitale, si è tornati a parlare di Smart Contract, oggetto di dibattito in molti ambiti.

Il nostro Legislatore, con D.L. n. 135/2018, ha definito gli Smart Contract come:

“un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

È necessario, inoltre, che “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate”. Tuttavia, su tale argomento è inevitabile porsi alcune domande.

Cosa sono davvero gli smart contracts?

Si possono definire protocolli informatici, quindi veri e propri software che si basano sulla tecnologia blockchain. Sono degli “script” (codici informatici) scritti con linguaggi di programmazione, ossia decisioni e comandi all’interno del codice che li costituisce.

Chi può creare gli smart contracts?

Può essere creato da persone fisiche e/o giuridiche. Tuttavia, la novità sta nel fatto che possano denominarlo anche macchine o altri programmi, che funzionano in modo autonomo. Tale contract è valido senza dipendere dalle autorità, essendo un codice visibile a tutti e non modificabile data la presenza sulla tecnologia blockchain.

Come funzionano gli smart contracts?

Se la logica è quella del “If-this-then-that” il supporto legale sarà utile proprio in questa fase, quella della stesura. 

Il primo passaggio blockchain è, così, la stipula del contratto, in cui le parti trascriveranno le clausole in uno Smart Contract e successivamente lo renderanno immodificabile, registrandolo nella blockchain. Questo blocco sarà poi valutato dagli utenti della blockchain attraverso il meccanismo Proof of Work. Il contratto poi verrà monitorato da un agente terzo (che potrà essere anche un’app), che invierà il segnale alla blockchain che alcune condizioni sono state compiute e in questo modo le stesse, espresse nello Smart Contract, avverranno in automatico. 

Punto di forza di questi contratti, quindi, è che non vi potrà essere violazione delle condizioni sottoscritte, in quanto caratterizzate dall’esecuzione automatica e dall’inalterabilità evidenziata dal sistema. 

Inoltre, diversi sono i vantaggi derivanti dall’uso degli Smart Contract

  1. immodificabilità del codice, che esclude un vaglio di liceità e di validità dell’accordo;
  2. risparmio economico; 
  3. operazioni più semplici e maggiore precisione, grazie all’automatismo e all’inalterabilità delle clausole stabilite. 

Al fine di conseguire questi vantaggi, occorre prestare attenzione ad alcuni passaggi, per i quali è utile affidarsi ad un esperto. 

In relazione al linguaggio in codice, infatti, è necessario che le parti siano supportate da un esperto, che traduca in codice il testo del proprio accordo, e da un intermediario, che garantisca una comunicazione corretta della volontà. 

Usufruire di un nuovo tipo di contratto non significa abbandonare le buone e vecchie abitudini! Le parti non possono prescindere dalle garanzie di correttezza e buona fede nella interpretazione e nell’esecuzione del contratto, che sono sempre presenti. 

Oltre ai vantaggi, però, sugli Smart Contract permangono alcune perplessità. 

Non è, infatti, tutto oro quello che luccica!

Se da un lato l’esecuzione automatica della prestazione non lascia spazio a violazioni o azione contrarie a quanto previsto, dall’altro ciò ha sollevato problemi con riguardo all’irrevocabilità dell’accordo e all’ applicabilità delle figure del recesso, dell’annullabilità, della nullità e della risoluzione. 

Inoltre, alcuni profili di dubbio riguardano anche l’inalterabilità, che -ad esempio- dipenderà dal tipo di blockchain utilizzata, non potendo essere assoluta. 

Dunque, che grado di sicurezza può avere tale strumento? 

Per poter aver un quadro più chiaro, sarà necessario attendere ancora un po’. L’Agenzia Italiana per la Digitalizzazione è al lavoro per la stesura delle linee Guida per l’utilizzo di questo innovativo strumento. 

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